Con la recente sentenza n. 9331/2015 la Corte di Cassazione torna a confermare il suo orientamento in merito alla autonoma risarcibilità, in capo alla paziente, del risarcimento del danno per mancanza del consenso informato.

Da una parte l’intestata sentenza ha escluso il risarcimento dei danni patiti dalla paziente poichè ha ritenuto che quest’ultima avrebbe dovuto dimostrare che avrebbe rifiutato la terapia se avesse conosciuto il rischio di mielite, utilizzando un principio già previsto da precedenti sentenze, secondo cui “In tema di responsabilità professionale del medico, in presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell’arte, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da un’adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento, non potendo altrimenti ricondursi all’inadempimento dell’obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute” (Cass. n. 2847 del 2010; n. 16394 del 2010).

Dall’altra parte ha invece confermato un suo precedente orientamento secondo cui è autonomamente risarcibile la lesione del consenso informato “anche in assenza di un danno alla salute o in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all’informazione – tutte le volte in cui siano configurabilí, a carico del paziente, conseguenze pregiudizievoli di carattere non patrimoniale di apprezzabile gravità derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all’autodeterminazione in se stesso considerato, sempre che tale danno superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e che non sia futile, ossia consistente in meri disagi o fastidi” (Cass. n. 2847 del 2010).